Statuto
Art. 1
L' A.V.O.
L'A.V.O. (Associazione Volontari
Ospedalieri) di ……………….., con ininterrotta attività dal ……………, regolarmente
costituita a norma delle disposizioni del Codice Civile, con rogito del Notaio
………………….. di ……………. n. …………. Rep. del ……………, registrato a …………. il …………… al n.
………… conferma la sua forma giuridica di "Associazione di Volontariato" ed agisce
in conformità e nei limiti della legge n. 266/1991 e delle leggi statali e
regionali in materia.
L'Associazione "A.V.O." ha struttura e contenuti democratici, ha durata
illimitata, ha la propria sede in ……………………… ed è associata alla A.V.O. regionale
e alla FEDERAVO condivi-dendone i principi ispiratori.
Art. 2
FINALITA' - DISPOSIZIONI GENERALI
L'A.V.O.:
a) in obbedienza al Vangelo e con la partecipazione di tutti gli uomini di buona
volontà, intende rendere a tutti coloro che non si trovano nella pienezza dei
propri mezzi fisici e psichici, un ser-vizio qualificato, volontario e gratuito;
b) fonda la sua attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali
della democrazia e della partecipazione sociale;
c) esclude qualsiasi fine di lucro anche indiretto, operando esclusivamente per
fini di solidarietà sociale, civile e culturale;
d) opera nelle strutture ospedaliere e nelle altre strutture socio-assistenziali
con un servizio orga-nizzato, qualificato e gratuito per assicurare una presenza
amichevole accanto ai malati nell'ambito delle strutture stesse offrendo loro,
durante la degenza, calore umano, dialogo, aiuto per lottare contro la
sofferenza, l'isolamento, la noia: con l'esclusione però di qualunque man-sione
tecnico-professionale di competenza esclusiva del personale medico e paramedico.
È una presenza che integra e non si sostituisce a quelli che sono i compiti
perseguiti e le responsabilità assunte dalle organizzazioni nelle quali svolge
la sua attività;
e) collabora con le Istituzioni per perseguire gli obiettivi di umanizzazione,
di personalizzazione, di informazione e di educazione alla salute nel rispetto
dei ruoli e delle competenze previste dalla normativa vigente;
f) si impegna anche in progetti e sperimentazioni mirati a migliorare il
servizio a favore dell'ammalato.
Art. 3
ASSOCIATI
L'A.V.O. è aperta a tutte le persone fisicamente e psicologicamente idonee che
siano maggio-renni, che ne condividano gli scopi, ne accettino lo Statuto e che
intendano svolgere un servizio di volontariato qualificato, organizzato e
gratuito a favore di ricoverati presso presidi sanitari e socio-assistenziali.
A ogni socio è richiesta, come condizione essenziale, una adeguata formazione
che lo metta in grado di realizzare, nel migliore dei modi, le finalità, i
compiti e gli obiettivi dell'Associazione.
I soci hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare direttamente o per
delega, di svolgere l'attività preventivamente concordata e organizzata, nonché
di recedere dall'appartenenza all'Associazione.
I soci, inoltre, hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, di
pagare le quote so-ciali ed i contributi nell'ammontare fissato dall'Assemblea e
di prestare l'attività preventivamen-te concordata ed organizzata.
I soci hanno tutti pari diritti e doveri.
Art. 4
FINANZIAMENTO
L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento
della propria attività da:
- quote associative e contributi dei soci;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, Enti e Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque
titolo.
I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Consiglio
Esecutivo.
Le operazioni sui conti saranno effettuate dalle persone designate dal Consiglio
attraverso delega del Presidente.
Art. 5
CONTABILITA'
L'Associazione chiude il proprio esercizio finanziario al 31 dicembre di ogni
anno.
L'Associazione curerà la tenuta del bilancio preventivo e conto consuntivo
annuali, nonché la tenuta di un registro per l'inventario dei beni (mobili e
immobili) da aggiornarsi ad ogni fine di esercizio finanziario.
Il bilancio preventivo e il conto consuntivo vanno deliberati dal Consiglio
Esecutivo rispettiva-mente entro il 31 dicembre ed il 31 gennaio ed approvati
dall'Assemblea entro i successivi tre mesi.
Art. 6
GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Sono organi dell'Associazione:
- Assemblea dei soci;
- Consiglio Esecutivo;
- Presidente;
- Collegio dei Revisori dei conti;
- Collegio dei Probiviri.
Art. 7
ASSEMBLEA
L'Assemblea è costituita dai soci dell'Associazione.
Essa è convocata dal Presidente in via ordinaria una volta all'anno e in via
straordinaria ogni qual volta il Consiglio lo ritenga necessario.
La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo dei soci; in
tal caso il Pre-sidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal
ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni
dalla convocazione.
In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza
della metà più uno dei soci presenti in proprio o per delega da conferirsi ad
altro socio.
In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei
soci presenti in proprio o per delega.
Ciascun socio non può essere portatore di più di una delega.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei
presenti.
L'assemblea ha i seguenti compiti:
- eleggere i membri del Consiglio Esecutivo;
- eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri;
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori;
- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Esecutivo;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare le richieste di modifica statutaria o di scioglimento di cui
all'art. 17;
- stabilire l'ammontare delle quote sociali e dei contributi a carico degli
aderenti.
Art. 8
CONSIGLIO ESECUTIVO
È composto da 5 a 11 membri ed elegge, nel suo seno, il Presidente, che ha la
rappresentanza dell'Associazione, e 1 o 2 vice-presidenti che ne fanno le veci
in assenza o impedimento del Pre-sidente.
Al Consiglio sono attribuiti i seguenti compiti:
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo
annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute
nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando
l'attività, distribuendo i compi-ti, procurando gli strumenti e autorizzando le
spese occorrenti;
- nominare il segretario, il tesoriere e gli altri responsabili e coordinatori
di settore;
- in genere provvedere a tutti gli atti di amministrazione.
Il Consiglio Esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente di norma una
volta al mese e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.
In questa seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal
ricevimento della ri-chiesta.
Art. 9
IL PRESIDENTE
Il Presidente del Consiglio Esecutivo è eletto da quest'ultimo nel suo seno a
maggioranza di voti.
Egli cessa dalla carica secondo le norme del successivo art. 13 e qualora non
ottemperi a quanto disposto nei precedenti artt. 7 e 8.
In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del
Consiglio Esecutivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
Art. 10
COLLEGIO DEI REVISORI
È composto di tre membri ed elegge fra essi il Presidente. Provvede al controllo
dei conti dell'Associazione e riferisce annualmente all'Assemblea.
Esercita i poteri e le funzioni degli artt. 2403 e segg. del c.c. I Revisori
possono essere anche esterni all'Associazione.
Art. 11
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
È composto di tre membri ed elegge fra essi il Presidente.
È investito, su proposta del Consiglio Esecutivo, delle questioni di carattere
disciplinare e decide in via definitiva sull'esclusione per gravi motivi del
socio, quali che siano le funzioni ricoperte, ai sensi del successivo art. 16.
Giudica ex bono at aequo senza formalità di procedure. Il provvedimento emesso è
inappellabile.
Art. 12
SEGRETARIO E TESORIERE
Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:
- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli aderenti;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- provvede alla redazione e conservazione dei verbali delle riunioni
dell'Assemblea e del Con-siglio Esecutivo;
- coordina l'attività delle altre persone addette alla Segreteria;
Il Tesoriere:
- predispone lo schema dei bilanci preventivo e consuntivo;
- cura la tenuta dei registri e della contabilità e la conservazione della
documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese.
Art. 13
NORME RIGUARDANTI GLI
INCARICHI SOCIALI
Tutte le cariche e gli incarichi sociali sono gratuiti, hanno durata di tre anni
e possono essere rin-novati. Il Presidente può essere rieletto una sola volta e
i Consiglieri due volte consecutivamente. Pure gratuite sono le prestazioni
fornite dai volontari.
Qualora venga a mancare un componente del Consiglio Esecutivo, del Collegio dei
Revisori dei conti o del Collegio dei Probiviri, per dimissioni od altra causa,
sarà sostituito per cooptazione dall'organo collegiale cui appartiene e il nuovo
membro scadrà con la scadenza degli altri com-ponenti.
La sostituzione non è ammessa quando i componenti rimasti siano meno della metà
del numero previsto per il Consiglio Esecutivo e meno di due per il Collegio dei
Revisori e per il Collegio dei Probiviri.
Tutte le cariche sociali e gli incarichi associativi possono essere revocati,
con deliberazione mo-tivata, dallo stesso organo che ha provveduto alla nomina,
ancora prima della scadenza, per ra-gioni di opportunità associativa.
Art. 14
COPERTURA ASSICURATIVA
L'Associazione curerà per i propri soci che prestano attività di volontariato la
copertura assicura-tiva come prescritto dalla normativa vigente.
Al volontario non compete alcuna rivalsa nei confronti dell'Associazione per
danni o responsa-bilità legate o conseguenti alla sua attività di volontariato.
Art. 15
QUOTA SOCIALE
La quota associativa è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale e non è
restituibile in caso di reces-so o di perdita della qualità di socio.
I soci non in regola con i pagamenti delle quote sociali non possono partecipare
alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione.
Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.
Art. 16
PERDITA DELLE QUALITA' DI
SOCIO
Perdono la qualità di socio:
- coloro che non versano la quota sociale per due anni consecutivi;
- i dimissionari;
- coloro che senza giustificato motivo non esplicano, per almeno un anno, alcuna
attività nell'interesse dell'Associazione;
- coloro che, in base a determinazione del Consiglio Esecutivo, per violazioni
delle norme statu-tarie o per altri gravi motivi risultano nuocere al prestigio
o arrecare pregiudizievoli intralci alla regolare attività dell'Associazione.
Contro il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso al Collegio dei
Probiviri il quale deci-de in via definitiva.
In attesa della decisione, il Consiglio Esecutivo ha facoltà di sospendere il
socio da qualsiasi at-tività associativa.
Art. 17
SCIOGLIMENTO E MESSA IN
LIQUIDAZIONE
Lo scioglimento dell'Associazione può essere richiesto dal Consiglio o da almeno
due terzi dei soci.
Nel caso di scioglimento e messa in liquidazione il patrimonio dell'Associazione
sarà devoluto, secondo norme, modalità e tempi stabiliti dall'Assemblea, ad
altra Associazione che sia in grado di garantire la destinazione a fini analoghi
a quelli del presente Statuto.
Le modifiche dello Statuto sono consentite ai termini di legge.
Art. 18
APPROVAZIONE DA PARTE
DELL'ASSEMBLEA
L'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci del presente Statuto è
condizione indispensabile per poter utilizzare il logo AVO.